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Il Fondo Patrimoniale

Il fondo patrimoniale è un patrimonio – o vincolo – di destinazione. I beni (uno o più) appartenenti al fondo patrimoniale, infatti, sono destinati solo a far fronte ai bisogni della famiglia.

E’ stato introdotto dalla Riforma del Diritto di Famiglia legge 19 maggio 1975 n. 151.

Le quattro caratteristiche del fondo patrimoniale

  • E' un patrimonio separato
  • Costituisce sui beni un vincolo di indisponibilità reale
  • E' un patrimonio di destinazione
  • Non riguarda solo i coniugi

I beni appartenenti al fondo derogano alla normale disciplina della esecuzione da parte dei creditori, nonché alla regola della responsabilità patrimoniale secondo cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

 

Chi può costituire un fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale può essere costituito da ciascuno o entrambi i coniugi, o uniti civili, ma anche da un soggetto terzo.

E’ importante sottolineare come tuttavia un fondo patrimoniale deve essere finalizzato a soddisfare e proteggere i bisogni di una famiglia: senza famiglia non è possibile costituire un fondo patrimoniale.

 

Si distinguono quindi tre scenari:

·         COSTITUZIONE REALIZZATA DA UN SOLO CONIUGE o UN UNITO CIVILE

E’ possibile conferire in fondo patrimoniale solo beni personali del coniuge o dell’unito civile costituente. Costui, infatti deve essere esclusivo titolare dei beni o il bene deve essere in comunione ordinaria col coniuge o con l’unito civile ovvero con terzi.

Il fondo patrimoniale ha – per la tesi maggiormente condivisa – natura di convenzione matrimoniale. E’ pertanto fondamentale l’accettazione espressa nell’atto costitutivo del coniuge o dell’unito civile non costituente.

 

·         COSTITUZIONE DI ENTRAMBI I CONIUGI o GLI UNITI CIVILI

I coniugi possono conferire nel fondo patrimoniale beni appartenenti alla comunione legale (i beni usciranno dalla comunione legale) o in comunione ordinaria tra coniugi/uniti civili o beni personali di ciascuno.

 

·         TERZO COSTITUENTE DI FONDO PATRIMONIALE

Chiunque che non sia coniuge o unito civile può costituire un fondo patrimoniale, anche un loro figlio.

La costituzione del terzo può avvenire per atto pubblico o per testamento.

E’ necessario che entrambi i coniugi o gli uniti civili manifestino in modo espresso il consenso alla costituzione o nello stesso atto di costituzione del fondo o mediante un atto separato e successivo alla costituzione.

 

Quali beni possono essere inseriti in un fondo patrimoniale?

La regola generale è che deve trattarsi di beni soggetti a forme pubblicitarie, in modo che i terzi possano sapere che quei beni sono stati vincolati in un fondo patrimoniale.

In particolare abbiamo quattro categorie:

  • beni immobili (terreni, abitazioni, negozi, uffici)
  • beni mobili registrati (automobili, motocicli, natanti)
  • titoli di credito (titoli di Stato, quote di fondi, strumenti finanziari)
  • partecipazioni societarie (quote di società di capitali)

E’ bene ricrordare omee nel silenzio dell’atto costitutivo, i beni da vincolare in fondo restano in proprietà – ovvero nella titolarità – di entrambi i coniugi o gli uniti civili. In particolare, a costoro si trasferiscono i beni del fondo nel caso in cui detti beni spettino a un terzo o solamente ad un coniuge o ad un unito civile.

Nell’atto costitutivo, tuttavia, è possibile prevedere delle deroghe alla regola della titolarità in capo ad entrambi i coniugi o gli uniti civili.

Infatti, il soggetto titolare del bene o del diritto può riservare a sé questa titolarità, senza che vi sia un trasferimento.

Ancora, è possibile con l’atto costitutivo attribuire la titolarità di beni e diritti ad uno solo dei coniugi o degli uniti civili o anche ad un terzo.

L’atto costitutivo, dunque, può comportare o meno il trasferimento dei beni che devono essere vincolati in fondo patrimoniale.

 

Come si costituisce un fondo patrimoniale?

La costituzione di fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale pertanto il regime pubblicitario del fondo segue la normativa prevista per le convenzioni matrimoniale dall’art. 162, comma quarto, Codice Civile.

Il Notaio ha competenze esclusiva (in materia e pertanto oggni atto costitutivo o modificativo di fondo patrimoniale deve necessariamente ricevuto da un Notaio.

E’ altresì necessaria la presenza di due testimoni.

La pubblicità dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale prevede:

pubblicità con efficacia dichiarativa quindi rendendo la costituzione del fondo opponibile a terzi: si realizza con l’annotazione della costituzione del fondo a margine dell’atto di matrimonio dei coniugi o dell’unione civile o sul titolo nominativo se si tratta di titoli di credito ovvero presso il Registro delle Imprese in caso di quote o azioni.

Più precisamente, il Notaio trasmette – per richiederne la pubblicità – la copia dell’atto costitutivo entro 30 giorni dalla stipula all’Ufficio dello Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio dei coniugi ovvero, che provvederà ad annotare l’atto a margine dell’atto di matrimonio o dell’unione civile.

 

L’atto di alienazione di beni immobili appartenenti al fondo patrimoniale, invece, dovrà essere trascritto in Conservatoria senza che sia necessaria l’annotazione all’atto di matrimonio.

  • Come funziona e come tutela i beni il fondo patrimoniale?

I beni compresi nel fondo patrimoniale possono essere aggrediti solo dai creditori della famiglia.

Di conseguenza se il creditore sa che il debito non ha nulla a che vedere con i bisogni della famiglia, non può soddisfarsi sui beni del fondo patrimoniale

In particolare il legislatore individua tre diverse categorie di debiti:

  • i debiti contratti per i bisogni della famiglia → è consentita l’esecuzione;
  • i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e sconosciuti come tali dal creditore → è consentita l’esecuzione;
  • i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e conosciuti come tali dal creditore → l’esecuzione nonè consentita.
  • Chi amministra i beni del fondo patrimoniale?

L’amministrazione dei beni che costituiscono il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale: essa spetta ad entrambi i coniugi.

 

E’ necessario tuttavia distinguere fra:

·         atti di ordinaria amministrazione

possono essere compiuti singolarmente da ciascun coniuge

·         atti di straordinaria amministrazione

se nell’atto costitutivo del fondo nulla viene specificato:

– possono essere compiuti solo con il consenso di entrambi i coniugi se non vi sono figli minori;

– se vi sono figli minori è necessaria, oltre al consenso di entrambi i coniugi, l’autorizzazione del Giudice; questo provvedimento potrà essere emesso dal Tribunale Ordinario del luogo del domicilio del minore e solo nei casi di necessità o utilità evidente.

 

E' possibile modificare un fondo patrimoniale già costituito?

Sono consentite modifiche o integrazioni del fondo patrimoniale già costituito.

L’atto modificativo dell’elenco dei beni vincolati, prevedendone l’aumento o la diminuzione.

In dottrina, alcuni considerano l’atto modificativo del fondo patrimoniale un nuovo atto costitutivo di fondo patrimoniale; per molti altri, invece, è una mera modifica di convenzione matrimoniale, quindi dell’atto di costituzione del fondo, senza rappresentare un nuovo atto costitutivo.

Servirà, dunque, comprendere la volontà di chi vuole modificare il fondo patrimoniale di volta in volta

E’ altresì possibile che un fondo patrimoniale si sciolga. In particolare – ma come vedremo a breve c’è un’eccezione elaborata dalla Corte di Cassazione – la cessazione del fondo patrimoniale avviene quando si estingue il vincolo coniugale.