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La Convenzione Matrimoniale

La convenzione matrimoniale è il contratto che due coniugi possono sottoscrivere per disciplinare, in deroga al regime legale della comunione dei beni, i propri rapporti patrimoniali, cioè a chi spetta la proprietà di quanto acquistato in costanza di matrimonio e la relativa amministrazione.

Una precisazione importante: una convenzione matrimoniale non è un patto prematrimoniale, strumento che nel nostro ordinamento ad ora non trova ancora (almeno pieno) riconoscimento.

Modalità di stipula

Le convenzioni matrimoniali, così come previsto dal comma 1 c.c. dell’art. 162 c.c., devono essere stipulate, a pena di nullità, per atto pubblico.

Quando possono essere stipulate

Il comma 3 del medesimo articolo esplicita – in seguito alla modifica introdotta dalla l. 10 aprile 1981, n. 142 – che le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate in qualunque momento anche, come specificato nel comma 2, nell’atto di celebrazione del matrimonio, qualora la scelta ricada sul regime della separazione.

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Duplice forma:

  • pubblicità dichiarativa:

il comma 4, sempre dell’art 162 c.c., dispone che “le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta”, la medesima formalità è prevista per le modifiche ai sensi dell’art. 163 comma 3 c.c.;

  • pubblicità notizia:

ai sensi dell’art. 2647 c.c., le convenzioni matrimoniali che hanno per oggetto beni immobili devono essere trascritte.

Chi può modificarle?

Ai sensi dell’art. 163 c.c. “Le modifiche delle convenzioni matrimoniali […] non hanno effetto se l’atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.”.

Caso particolare è quello del decesso del coniuge che abbia consentito alla modifica prima del decesso.

La modifica produrrà i suoi effetti anche qualora le altre parti dovessero esprimere in seguito il proprio consenso, salva l’omologazione del giudice.

L’omologazione, ai sensi dell’art. 163 comma 2 c.c., “può essere chiesta da tutte le parti che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi”.

E' possibile la stipula a mezzo di un rappresentante?

Questo tema, particolarmente discusso, apre la strada a due correnti di pensiero: una, più restrittiva, qualifica le convenzioni come atti c.d. “personalissimi” che non potrebbero, dunque, prevedere l’intervento di un rappresentante.

Nonostante le dispute, sembra ormai pacifica la possibilità della stipula di convenzioni con l’intervento di un rappresentante purchè sia realizzato grazie ad una procura speciale, ove venga definito in ogni singolo aspetto il contenuto della convenzione.

Diversamente, in tema di rappresentanza legale, non è ancora presente un orientamento condiviso da dottrina e giurisprudenza.