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La Cessione e l'Affitto di Azienda

L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

Con il contratto di cessione d’azienda l’imprenditore cede a titolo definitivo – a fronte di un corrispettivo pagato immediatamente o a rate – detto complesso di beni organizzati (in breve, se ne spoglia definitivamente).

Con il contratto di affitto d’azienda l’imprenditore cede a titolo temporaneo – a fronte di un canone – detto complesso di beni organizzati (in breve, dopo il periodo di tempo convenuto l’imprenditore ritorna nella disponibilità dell’azienda).

Gli atti di cessione o di affitto devono per legge essere redatti per scrittura privata autenticata o per atto pubblico ai fini della loro iscrizione nel Registro delle Imprese competente.

 

Ogni contratto – di cessione o di affitto di azienda – ha alcuni elementi che necessitano una particolare attenzione (oltre ovviamente quelli classici: durata, corrispettivo o canone, modalità di pagamento.

Si vogliono in particolare sottolineare questi aspetti che sono quelli più ricorrenti e che possono portare, se non definiti in sede di trattative, a incomprensioni fra le parti al momento della firma:

  • rapporti pregressi
  • contratti di lavoro subordinato
  • divieto di concorrenza
  • crediti o debiti
  • future controversie

 

Si tratta dei contratti già in essere, alcuni strettamente necessari (si pensi alle utenze), altri invece relativi a specifici rapporti (ad es. un fornitore particolare).

E’ fondamentale convenire se con la cessione e l’affitto vi è il subentro oppure no in tutte – o in parte – di quelle posizioni.

Come sopra indicato un contratto di affitto o di cessione di azienda è però articolato e ogni situazione diversa dall’altra, perché da declinare non solo alla luce degli accordi specifici fra le parti ma anche dell’attività precipua oggetto di cessione o di locazione. Per questo motivo si forniscono altre tre indicazioni:

  • Il contratto deve preoccuparsi di disciplinare tutti i dettagli dell’operazione, Risulta altresì opportuno svolgere preliminari accertamenti patrimonialisu tutti i soggetti coinvolti nell’operazione di cessione o affitto al fine di assicurarsi circa la loro solidità.

Alcuni di questi controlli sono svolti direttamente e automaticamente dallo studio notarile (ad es. le visure camerali aggiornate su entrambe le parti, cedente e cessionarie), altre possono essere svolte sempre dallo studio notarile su espressa richiesta (ad es. controlli anti-riciclaggio o visure ipotecarie per verificare che le parti non abbiano immobili di proprietà gravati da pregiudizievoli tali da testimoniare una situazione di difficoltà economica), mentre per alcune è necessarie coinvolgere professionisti esterni (ad. es. commercialisti per verifica scritture contabili).

  • La cessione d’azienda è spesso assistita dalpatto di riservato dominio, con cui si prevede, in caso di mancato pagamento dell’intero prezzo successivamente all’atto, il diritto del soggetto cedente di tornare, a determinate condizioni, nella titolarità del complesso aziendale.

L’eventualità della restituzione impone di disciplinare in maniera puntuale termini e modalità della stessa, con particolare riferimento alla consistenza dell’inadempimento e allo stato finale dei beni aziendali.

  • Le licenze e le autorizzazioniamministrative non possono essere oggetto di cessione. In Italia – infatti – nonostante l’idea comune non si cedono mai le licenze, ma si può solo cedere l’azienda dotata di quelle determinate licenze o autorizzazioni.

Tuttavia, la voltura di licenze e autorizzazioni non è automatica e non consegue direttamente all’atto notarile (il Notaio, come sopra ricordato, iscrive l’atto nel Registro Imprese ma ciò non comporta l’aggiornamento di licenze e autorizzazione). L’azienda, pertanto, è ceduta e affittata a prescindere da detti elementi, che è necessario, al fine di poter continuare l’esercizio dell’attività, disciplinare all’interno di un cosiddetto accordo di voltura, con precisi obblighi collaborativi, in tal senso, da parte del cedente.

In forza del contratto notarile la parte cessionaria potrà chiedere la voltura delle licenze e delle autorizzazioni.