La Cessione di Quote
Una cessione di quote non è solo l’ingresso di un nuovo socio all’interno di un sodalizio ma racchiude tanti altri aspetti che devono essere affrontati e disciplinati per garantire la corretta e positiva riuscita dell’operazione.
Tempistiche, garanzie, foro competente, regime patrimoniale, prelazione, ragione sociale, sono solo alcuni dei temi su cui interrogarsi prima di firmare l’atto di cessione.
L’attenzione è rivolta non alla sottoscrizione dei nostri clienti, ma alla loro volontà, utilizzando schemi contrattuali consolidati nel solco delle indicazioni fornite da esperienza professionale, dottrina e giurisprudenza.
Solo l’intervento notarile garantisce l’effettiva identità personale delle parti contraenti che intervengono all’atto. Il ricorso a strumenti alternativi quali la firma digitale mette a rischio la validità della cessione ed è soggetto a fenomeni di pirateria informatica ed abusi, come già l’autorità giudiziaria ha avuto modo di appurare e sanzionare, con un coinvolgimento – a livello di responsabilità – anche per i soggetti terzi fiduciari depositari degli strumenti di firma.
L’atto notarile o la scrittura privata autenticata hanno valore di titolo esecutivo per il recupero di somme di denaro ai sensi del’art. 474 CPC. Pertanto, in caso di pagamento dilazionato, ove le scadenze non fossero adempiute, l’atto ricevuto dal Notaio permette tempi più rapidi e minori costi per potere procedere all’esecuzione forzata e recuperare il proprio credito.
Anche le quote di società sono soggette alle regole generali in materia di regime patrimoniale dei coniugi, con una distinzione – e diverse conseguenze – tra società di persone e capitali. Pertanto è importante in sede di cessione affrontare il tema dello stato civile ed eventuale regime patrimoniale di cedente e cessionario al fine di valutarne l’impatto relativamente al contratto che si stipula.
La cessione è opponibile ai terzi soltanto a decorrere dall’iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese. Nelle società di capitali il socio cedente potrà pertanto partecipare alle assemblee fino all’effettiva iscrizione dell’atto. La circostanza deve essere disciplinata nel contratto al fine di evitare eventuali conflittualità, limitando espressamente l’attività del socio uscente o riconducendola ad una preventiva autorizzazione del cessionario.
L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di cause civili pendenti, a causa – anche – di un impressionante livello di litigiosità. In ogni transazione diventa pertanto determinante valutare anche possibili future pendenze legali, disciplinando eventuali meccanismi compromissori o la competenza territoriale esclusiva di Tribunale e Corte d’Appello al fine di evitare fenomeni di forum-shopping o la dispersione territoriale del contenzioso.
Le cessioni di quote nelle società di persone costituiscono modifica dell’atto costitutivo e quindi necessitano del consenso di tutti i soci. Nelle società di capitale non si ripete questo meccanismo ma – generalmente – sono presenti clausole di prelazione o gradimento che vincolano la cessione. L’analisi preventiva dei patti sociale e la comunicazione agli altri soci diventano elementi determinanti per il corretto perfezionamento del contratto.
La legge prevede che la ragione sociale di una SNC deve contenere almeno il nome di uno dei soci mentre in una SAS deve essere indicato almeno il nome di uno dei soci accomandatari. Pertanto laddove la cessione comporti uscita di tutti i soci – nel primo caso – o di quelli accomandatari – nel secondo caso – sarà necessario altresì modificare la ragione sociale della società.
La documentazione necessaria preliminare è la seguente:
- documenti d’identità e codici fiscali di tutti i soci;
- indicazione di cedente e cessionario;
- indicazione del corrispettivo per la cessione e modalità di pagamento;
- atto costitutivo (ed eventualmente statuto) della società.
Si invita a segnalare eventuali urgenze o elementi degni di nota ai fini della cessione. Se avete necessità che l’atto sia registrato ed iscritto entro determinati termini o che siano esplicitati eventuali accordi tra le parti evidenziatelo immediatamente in modo da potervi assicurare una piena assistenza e la certezza che la vostra operazione si possa concludere con unanime soddisfazione.
News Giuridiche
-
30/12/2024
In GU la L. 203/2024: nuove disposizioni per aziende e lavoratori
-
27/12/2024
Legge concorrenza 2024: portabilità della scatola nera, misure antifrode e trasparenza nelle polizze contro i catastrofali
-
24/12/2024
Il divieto di pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali in G.U.